ISO 22001
Gestione della Sicurezza Alimentare
ISO 22001
Gestione della Sicurezza Alimentare
La normativa impone la tracciabilità degli alimenti dalla stalla alla tavola mentre l’utente iperconnesso vorrebbe dal proprio smartphone poter scansionare l’intera filiera.
Se da un lato abbiamo un obbligo dall’altro abbiamo un opportunità: lo Standard ISO Food Safety Management Systems – Requirements è la soluzione.
Le organizzazione del settore agroalimentare, di qualunque taglia, coinvolte direttamente o indirettamente in attività alimentari, hanno l’interesse a certificarsi, siano esse produttive (es: centri ittici, allevamenti, coltivazioni), siano esse soggetti di filiera atti alla trasformazione, fino al consumo (es: ristorazione), così come fornitori di utensili, imballaggi, ecc.
UNI EN ISO 22001
La ISO 22001 consente di identificare i rischi presenti lungo l’intera filiera agro alimentare. Ecco gli elementi salienti:
- Comunicazione interattiva: definisce il flusso di informazioni strutturate sia verso l’interno che verso l’esterno dell’azienda, per garantire un controllo efficace dei fattori di rischio;
- Gestione del sistema: verifica il controllo delle interazioni tra i soggetti di filiera, garantendone efficienza e efficacia;
- Programmi di pre-requisiti (PRP): adozione degli schemi di Good Manufacturing Practice, Good Hygiene Practice, Good Agricultural Practice, delle procedure di manutenzione per attrezzature ed edifici e di disinfestazione;
- Principi HACCP: metodologia di base per l’analisi dei pericoli e punti di controllo critici. La pianificazione di processi produttivi sicuri e adatti a ogni singola azienda può avvenire senza appesantimenti di carattere burocratico.
Disegno di legge: Nuove norme per illeciti agroalimentari e responsabilità 231
Il disegno di legge, vista la crescente diffusione del fenomeno illecito nell’ambito della produzione e commercializzazione di beni alimentari, punta all’irrogazione di pene più severe per una pluralità di reati già esistenti, tra questi in particolare i reati di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.).
Principali obiettivi:
- “…la rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l’industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari.”
- “…l’individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell’ambito delle attività d’impresa”.
ATTENZIONE: Il disegno di legge prevede, l’equiparazione “dei medicinali alle acque destinate all’alimentazione e agli alimenti”, in relazione ad una pluralità di delitti.
ATTENZIONE: nuovi delitti da inserirsi nel codice penale, tra cui quelli di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-bis c.p.), di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi, di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose (art. 440-ter c.p.), introducendo inoltre il delitto di disastro sanitario (art. 445-bis c.p.).
La riforma avrà ricadute dirette, si legge nel dossier su la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al D. Lgs. 231/2001), attraverso la previsione di uno specifico Modello Organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari e l’integrazione del catalogo dei “reati presupposto” , ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica.
L’articolo 5 del disegno di legge prevede una modifica dell’art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001 (eliminando il riferimento ai reati presupposto in materia di frodi alimentari, ormai considerati nel nuovo articolo 25-bis.2) e l’introduzione degli artt. 25-bis.2 e 25-bis.3 D.lgs. 231/2001:
- Art. 25-bis.2 D.lgs. 231/2001 avente ad oggetto i reati presupposto inerenti alle frodi nel commercio di alimenti tra cui rientrerebbero i reati di vendita di sostanze alimentari non genuine (artt. 516 c.p.), Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) e la nuova fattispecie di Agropirateria che il disegno di legge mira ad introdurre.
- Art. 25-bis.3, D.lgs. 231/2001 avente ad oggetto i reati presupposto inerenti ai delitti contro la salute collettiva tra cui rientrerebbero altri reati presupposto quali l’Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.), la Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti (art. 439-bis), Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti (art.440) e la nuova fattispecie di Disastro sanitario.
Il Disegno di Legge intende descrivere i requisiti che il Modello di Organizzazione e Gestione deve possedere per poter essere “idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria”.
Nel dettaglio, nella presente proposta di riforma si legge che:
“La necessità di inquadrare anche gli organismi pluripersonali quali centri di imputazione diretta di sanzioni è l’occasione per inserire nel D. Lgs. 231/2001 una nuova disposizione – l’articolo 6-bis– avente carattere di specialità rispetto al vigente articolo 6.
Il nuovo 6-bis rivolgerà una specifica attenzione a situazioni di deficit organizzativo suscettibili di evolversi in comportamenti illeciti, sicché all’ente possa risultare garantita l’impunità una volta che sia accertata l’assenza di colpa riconducibile all’aver adottato o aggiornato un modello organizzativo ritagliato sulle specifiche caratteristiche del settore di produzione alimentare (ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n.178/2002), modulato sulle dimensioni dell’organismo produttivo.
I contenuti del Modello: nell’ipotesi di cui all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, il modello di gestione e di organizzazione –idoneo ad assumere valenza esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti – debba essere adottato e attuato nell’ambito di un sistema aziendale in grado di assicurare l’adempimento di obblighi giuridici nazionali e sovranazionali inerenti a una serie di attività analiticamente indicate nella disposizione in esame: ad assumere rilievo sono gli obblighi relativi, ad esempio tra gli altri, alle attività di verifica sui contenuti pubblicitari, di vigilanza sulla rintracciabilità, di controllo della qualità, sicurezza e integrità degli alimenti, di procedure di ritiro, di valutazione del rischio.
Sono previsti ulteriori adempimenti, da calibrare in rapporto ai profili dimensionali e tipologici dell’ente che opera nel settore alimentare e consistenti, in primo luogo, nella predisposizione di idonei sistemi di registrazione delle attività prescritte, di un’articolazione interna di funzioni idonee al processo di valutazione e di gestione del rischio e di un congruo apparato disciplinare in chiave preventiva e punitiva.
Il sistema di vigilanza e controllo: Funzionale a porre i presupposti per l’efficiente realizzazione del modello è, in secondo luogo, la creazione di una posizione di garanzia «collettiva», tramite un idoneo sistema di vigilanza e di controllo interno all’ente, in grado di operare i necessari controlli e di formalizzare le proposte dirette alla gestione delle attività.
Al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti di prevenzione, si prevede, inoltre, che, negli enti che hanno le dimensioni delle piccole e medie imprese (come individuate ai sensi dell’articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n.180), le funzioni di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari possano essere affidate anche a un solo soggetto esterno, esperto nel settore alimentare e iscritto in apposito elenco nazionale, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
L’iter…
In data 11 novembre è stato pubblicato sul sito della Camera dei deputati un nuovo dossier relativo al disegno di legge AC 2427 intitolato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”.
Il disegno di legge, che si compone di 13 articoli, è stato presentato alla Camera il 6 marzo 2020 e assegnato alla Commissione giustizia, per l’esame in sede referente, il 23 aprile 2020.
La Camera dei Deputati ha recentemente pubblicato il Dossier n. 126 relativo al disegno di legge AC 2427 intitolato “Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari”. Sebbene si tratti di documentazione destinata alle esigenze interne degli organi parlamentari, essa è un utile strumento per la lettura delle norme in fase di discussione alle Camere.
Perché certificarsi?
- Rassicura i consumatori chiarendo loro quanto tu sia attento in materia di sicurezza relativamnete anche ai macchinari impiegati, il trasporto degli alimenti, l'imballaggio e soprattutto la frode alimentare;
- Proteggi i tuoi profitti e metti al sicuro la tua azienda da questioni apparentemente lontane come salute e sicurezza, minacce informatiche o ambientali;
- Tieni un occhio aperto sul futuro e monitora trend quali allergeni, autenticità, sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e campagne globali quali plasticfree o carbonfree;
- Facilita la tua presenza sui mercati internazionali dotandoti, attraverso lo standard 22001, di un passaporto per i tuoi prodotti;
- Implementa un sistema di gestione della sicurezza agroalimentare sufficientemente flessibile per adeguarsi ai differenti soggetti presenti nella filiera agroalimentare;
- Individua i fattori di rischio effettivi a cui potrebbero essere esposti consumatori, azienda e i soggetti a monte e valle della filiera;
- Misura, monitora e ottimizza le performance relative alla sicurezza agroalimentare;